Art. 4.
(Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

      1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - 1. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, vìola le disposizioni della presente legge nonché quelle del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 26 euro a 130 euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.